Gli imprenditori sono in generale poco informati sui rischi legati a una scarsa prevenzione in fatto di Security nella propria azienda e nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, andando così incontro a possibili conseguenze che possono risultare decisamente gravose in ambito amministrativo, civilistico e penale non soltanto per l’impresa bensì anche per l’imprenditore in prima persona. Vi sono, infatti, una pluralità di sanzioni che si aggiungono a possibili responsabilità risarcitorie incombenti su chi, pur essendovi tenuto, non adempia agli obblighi in materia di salute e sicurezza, poste a presidio del rispetto della normativa in questione, che spaziano dalla semplice prescrizione alla sanzione amministrativa, alla sanzione penale, fino alla possibilità, a norma dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008, di sospensione dell’attività imprenditoriale «in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate» (si ha reiterazione nel caso in cui, «nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole»).
L’All. I del citato decreto indica tra le gravi violazioni la cui reiterazione può comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale la mancata: elaborazione del documento di valutazione dei rischi, elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, formazione ed addestramento, costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).
Un’efficace organizzazione interna, però, potrebbe non risultare sufficiente nei casi in cui il datore di lavoro fosse chiamato a confrontarsi con fattori di rischio del tutto alieni alla sua attività imprenditoriale, come il rischio criminoso e terroristico. Accanto quindi a una puntuale elaborazione di procedure interne, può assumere rilevanza il ricorso a professionalità esterne all’azienda, che dispongano delle conoscenze idonee per realizzare una puntuale valutazione del rischio, per individuare le migliori procedure e misure di sicurezza da adottare e per salvaguardare i lavoratori, curandone, nel caso, la formazione specifica e la protezione in contesti in cui il rischio individuato si palesi, altrimenti difficilmente mitigabile.
il consulente esterno deve disporre di un idoneo compendio di conoscenze, esperienze e capacità di operare anche all’esterno del contesto aziendale per garantire tanto una completa valutazione del rischio criminoso e terroristico quanto una effettiva capacità di governare e mitigare il rischio medesimo.