“Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le pernottazioni e le prenotazioni (di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat); si consultano le guide Hachette e quelle dei musei, si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi; prima del viaggio s'informa qualche amico o parente, si controllano valige e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento di lamette da barba, eventualmente si dà un'occhiata al testamento, pura scaramanzia perché i disastri aerei in percentuale sono nulla; prima del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che il saggio non si muova e che il piacere di ritornare costi uno sproposito. E poi si parte e tutto è O.K. e tutto è per il meglio e inutile. E ora, che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza. Ma mi dicono che è una stoltezza dirselo”
(Eugenio Montale, 1896-1981).
Diverse ormai sono le sentenze di condanna emesse nei confronti di datori di lavoro che non hanno valutato i rischi in argomento, ad esempio la n. 4129/2002 della Corte di Cassazione, in merito alla richiesta di risarcimento presentata da un dipendente vittima di un sequestro di persona in Somalia, che ha ritenuto che l’imprenditore avrebbe dovuto tutelare l’integrità fisiopsichica dei lavoratori nell’ambiente o in costanza di lavoro in relazione ad attività, pur se allo stesso non collegate direttamente, come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi.
L’ultima, e forse la più rilevante, riguarda la Sentenza Bonatti Gup del Tribunale di Roma, sent. n. 125/2019). Nel 2015 in Libia furono rapiti quattro tecnici della società durante un trasferimento via terra dall’aeroporto di Tripoli in un conflitto a fuoco scaturito dal tentativo di liberarli, due di essi rimasero uccisi. L’ambasciata italiana aveva sconsigliato il trasferimento via terra a causa del rischio terroristico, ma l’azienda ignorò il suggerimento. Per tali motivi, il Giudice per l’udienza preliminare ha condannato il presidente della Bonatti, tre componenti del consiglio di amministrazione della stessa, e il responsabile dell’azienda in Libia, ritenendoli tutti colpevoli di cooperazione colposa nel delitto doloso. L’azienda è stata inoltre condannata ad una sanzione di € 150.000 ai sensi dell’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, disponendo altresì un risarcimento ai familiari delle vittime di € 150.000.
è compito dell’impresa prevenire e proteggere i lavoratori in trasferta dai rischi prevedibilmente connessi all’attività lavorativa. Uno strumento idoneo che permette al personale in trasferta all’estero di conoscere i principali rischi di security del paese ospitante e le procedure e comportamenti da adottare per mitigare i rischi è la c.d. “travel guide”. I dati e le informazioni che sicuramente andranno analizzati per poi essere inseriti nella guida, da consegnare a ogni lavoratore, devono riguardare la situazione politica, sociale, criminale, terroristica, infrastrutturale, militare, di polizia, meteo-geologica sui rischi naturali, sanitaria, giuridica e su particolari necessità dei lavoratori (rinnovabilità dei visti, reperimento/importazione di particolari farmaci salva vita, ecc.).