Il rischio criminoso e il DVR


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve riportare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Costituisce la base di pianificazione del sistema di gestione per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e va redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. La scelta dei criteri da adottare è responsabilità del datore di lavoro, che può  avvalersi – come quasi sempre accade - di consulenti interni e/o esterni. L’obbligo della valutazione dei rischi è sancito negli artt. 28, 29 e 30 del Decreto Legislativo n. 81/2008. Il datore di lavoro deve quindi elaborare un documento a seguito della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.



Non esiste una prescrizione che imponga un modello predefinito e vincolante per l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, l’importante che vi siano tutti i contenuti definiti dall’art. 28.
Il documento deve essere aggiornato in occasione, ad esempio, di significative modifiche al processo produttivo, che possano avere ricadute sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, o a seguito ad infortuni dovuti a inadeguatezza delle misure. Per quanto riguarda la security, il documento deve essere aggiornato, ad esempio, se l’azienda ha subito minacce o è stata oggetto di un attacco criminoso non valutato precedentemente. Conseguentemente devono essere aggiornate anche le relative misure di prevenzione e protezione adottate. In ogni caso, la rivalutazione del documento deve essere effettuata sempre in caso di (art. 29): significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi); importanti infortuni o malattie professionali; indicazioni a seguito degli esiti della sorveglianza; nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza; aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione. Nel caso in cui l’azienda eserciti attività che possono essere target di attacchi terroristici o comunque di azioni criminose di elevata entità, questi rischi devono essere inclusi nel documento; allo stesso modo devono essere inclusi anche a fronte di una probabilità bassa che un evento possa verificarsi, ma in considerazione della elevata magnitudo dello stesso.
Il Documento di Valutazione dei Rischi non è quindi un documento statico, bensì un documento che va modificato, aggiornato e adattato al fine di monitorare periodicamente e tempestivamente l’insorgenza di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.
Sebbene il datore di lavoro abbia il dovere di valutare tutti i rischi, quindi anche quello criminoso e terroristico, questi ultimi sono sottovalutati o, addirittura, non menzionati nel più volte citato documento che le aziende devono elaborare, e conseguentemente non sono specificate le relative misure preventive e protettive.


Purtroppo il problema nasce a monte: le istituzioni italiane ed europee hanno per prime sottovalutato il rischio criminoso e terroristico.
Scorrendo infatti il Decreto Legislativo n. 81/2008 si evince subito che per “sicurezza” è ciò che in inglese viene definita safety, ossia la sicurezza da infortuni accidentali e malattie professionali, escludendo la security, ossia la sicurezza da criminalità e terrorismo. Significa che non è stata sviluppata una normativa tecnica di dettaglio sui rischi di security, come invece fatto per quelli di safety, inducendo molte aziende a una valutazione superficiale dei rischi di security e a una sottovalutazione degli stessi. Nel testo viene descritta, ad esempio, la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, nei lavori ad alta quota, all’esposizione ai rumori, agli agenti cancerogeni ecc. ma nessun cenno alla sicurezza in caso di eventi criminosi. L’aggressione è riferita solamente ai:
•  pericoli connessi all’interazione con persone in ”Attività  svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.) e alle possibili ”Aggressioni fisiche e verbali”;
• pericoli connessi al  servizio espletato o alle peculiarità  organizzative delle Forze Armate (protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonché  degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l’assolvimento dei compiti d’istituto; tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati; garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l’evasione di persone sottoposte a misure restrittive della libertà  personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell’Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza);
• pericoli connessi all’ambito dell’amministrazione della giustizia (attività e interventi svolti per: la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza; garantire l’ordinato esercizio della funzione giurisdizionale; la tutela dell’incolumità  del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi; evitare il rischio di evasioni ovvero l’acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti; prevenire atti di autolesionismo o suicidio; la tutela dell’incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi e per evitare il rischio di evasioni ovvero l’acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti).
Si può notare che la security è riferita ad attività istituzionali (Forze Armate, Amministrazione della Giustizia) o alle possibili aggressioni fisiche e verbali a lavoratori a contatto con il pubblico.

Le piccole e medie imprese possono avvalersi del Documento di Valutazione dei Rischi con Procedure Standardizzate (DVR-S) elaborato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Possono ricorrervi le imprese con un numero di lavoratori inferiori a 10, ma in taluni casi specificatamente menzionati anche da imprese che hanno fino a 50 lavoratori.
Scorrendo la check-list dei pericoli presenti in azienda nel modello elaborato da quella Commissione, incomprensibilmente non compare alcun pericolo da rischio criminoso, se non nel riquadro denominato “Pericoli connessi all’interazione con persone”, dove riporta l’esempio di “Aggressioni fisiche e verbali”. La procedura standardizzata dovrebbe permettere al datore di lavoro di dimostrare di aver valutato tutti i rischi presenti nella propria azienda e di aver ottemperato ai dettami dell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 81/2008, quindi sollevarlo totalmente o parzialmente da eventuali responsabilità in caso di infortunio o incidente.
Purtroppo così non è! Quasi tutte le attività  commerciali più soggette a rapine, come le farmacie, le tabaccherie, i distributori di benzina, le gioiellerie, ad esempio, hanno un numero di dipendenti tali da potersi avvalere del DVR-S. Facciamo l’esempio di un titolare di una farmacia che scarica dal web il modello standardizzato, lo compila diligentemente in tutte le sue parti, compresa la check-list con i pericoli presenti e quelli non presenti, pone le prescritte firme e tutto il resto. Fatto ciò, egli ritiene serenamente di aver adempiuto agli obblighi di legge. Dopo qualche tempo la farmacia subisce una rapina violenta e un dipendente rimane ferito. Il farmacista potrebbe essere sanzionato per non aver valutato il pericolo rapina e potrebbe essere condannato per le lesioni patite dal suo dipendente poiché non ha attuato le misure di prevenzione e protezione previste per il rischio rapina. Il DVR-S riporta infatti solo i “Pericoli connessi all’interazione con persone” e l’esempio “Aggressioni fisiche e verbali”, termini troppo generici che inducono a trascurare il pericolo rapina. Il codice penale punisce, infatti, le lesioni colpose, le ingiurie ecc., ossia quei reati che potrebbero essere commessi ai danni di chi sta a contatto con il pubblico, reati che non hanno come scopo il lucro. Nel reato di rapina, invece, lo scopo è proprio il lucro. Recita infatti l’art. 628 del codice penale che è punito chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Aggressioni fisiche e verbali sono quindi, come detto, termini troppo generici che inducono a trascurare pericoli – sarebbe meglio dire minacce - come sequestri di persone, attentati, rapina e altri gravi reati.

Gli strumenti settoriali dell’Online interactive Risk Assessment (OiRA) dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sono a disposizione delle micro e piccole imprese affinché queste ultime li utilizzino per effettuare valutazioni dei rischi, aiutandole a produrre una valutazione documentata adeguata alle loro esigenze. Gli strumenti si possono scaricare gratuitamente e sono facilmente accessibili.
Ogni collegamento è accompagnato da una breve descrizione dello strumento e dal nome del partner OiRA che lo ha sviluppato. È possibile effettuare una ricerca degli strumenti per paese, lingua e settore.
La redazione di una valutazione dei rischi con il sistema OiRA prevede: la registrazione al portale; la compilazione dell’anagrafica del progetto e delle check list con i rischi; la creazione di un report editabile; la rettifica del report per perfezionarlo e renderlo fruibile. Si tratta certamente di un processo che potrebbe trovare ampia applicazione, in particolare per quanto concerne il rischio criminoso e terroristico, purtroppo attualmente non preso in considerazione dall’OiRA, così come abbiamo visto nel documento con procedure standardizzate.
Nel caso in cui l’azienda eserciti attività che possono essere target di azioni criminose o attentati terroristici di elevata entità, questi rischi devono essere inclusi nel documento; allo stesso modo devono essere inclusi anche a fronte di una probabilità bassa che un evento possa verificarsi, ma in considerazione della elevata magnitudo dello stesso. .


Mi auspico quindi che il Legislatore e il Ministero sopperiscano alle carenze descritte, cosicché non ci siano dubbi e non mi senta rispondere – come sovente accade - che la consulenza e la formazione in ambito security non è obbligatoria.